CORRISPETTIVI

Milano, 4 gennaio 2020

 

Oggetto:          Circolare 1.2020 – Commercio al dettaglio e attività assimilate: obblighi generalizzati di memorizzazione e trasmissione telematicadei corrispettivi

 

 

Generalità

Per tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni nell'ambito del commercio al dettaglio o di attività assimilate, a partire dal 1° gennaio 2020, scatta l’obbligo generalizzato della memorizzazione e della trasmissione telematica dei corrispettivi.

I predetti soggetti beneficiano, conseguentemente, dell'esonero dall'emissione della fattura (salvo che la stessa non sia richiesta dal cliente) e dalla tenuta del registro dei corrispettivi. [1]

Si offrono, qui di seguito, alcuni brevi spunti ed illustrazioni della nuova disciplina.

 

Operatori obbligati

Si tratta, in particolare, degli operatori economici che danno corso alle seguenti attività:[2]

  1. cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;
  2. prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica;
  3. prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito;
  4. prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti;
  5. prestazioni di custodia e amministrazioni di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie;
  6. alle prestazioni di custodia e amministrazione titoli e altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie;
  7. attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari, effettuata dalle agenzie di viaggi e turismo;
  8. prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di tele-radiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione.
  9. prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri.

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Esoneri previsti

Sono previsti alcuni esoneri:

  • cessioni di tabacchi, giornali periodici, vendite per corrispondenza, somministrazioni presso mense aziendali, ecc.;
  • servizi connessi alla duplicazione della patente;
  • servizi elettronici, di telecomunicazione, di tele-radiodiffusione resi a privati;
  • prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, certificate mediante biglietto di trasporto;
  • operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale;
  • l’esonero vale fino a data da definire con successivo decreto.

Per tali operazioni “esonerate” l’operatore economico continuerà a registrare gli incassi sul registro corrispettivi ma non sarà necessario il rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale.[3]

 

 

Modalità di esecuzione dell’obbligo

La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi devono essere effettuate mediante strumenti che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito.

L'Agenzia delle Entrate ha stabilito che i nuovi adempimenti possono essere effettuati mediante:

  1. i registratori telematici o mediante i registratori di cassa opportunamente adattati alle nuove funzioni telematiche;[4]
  2. una procedura web disponibile gratuitamente nell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi, all'interno della sezione "Documento commerciale on line", utilizzabile sia da PC che da dispositivi mobili (es. tablet e smartphone).

 

Credito di imposta per acquisto del registratore telematico

È stato previsto, per i soggetti che acquistano un nuovo registratore telematico, un credito di imposta scomputabile direttamente dal modello F24 pari al 50% del costo del registratore con un massimo di 250 euro.

 

 

 

Termini di trasmissione dei dati

I dati relativi ai corrispettivi giornalieri devono essere trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione. Restano inalterati il termine giornaliero

 

Sanzioni

In caso di omissione o di esecuzione incompleta o infedele dei nuovi obblighi da parte dell’operatore economico si rischia la sanzione previste del 100% dell'I.V.A. oltre alla sospensione della licenza, o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività[5].

È previsto un periodo di “tolleranza per il nuovo obbligo in linea con i soggetti tenuti, per la prima volta, a partire dal 1° gennaio 2020.

Per i primi 6 mesi di vigenza dell'obbligo[6], le sanzioni non si applicano se il soggetto passivo memorizza e trasmette i dati dei corrispettivi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. [7]

 

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Lo Studio è a disposizione dei signori Clienti per ogni ulteriore ragguaglio e/o delucidazione.

 

Con vivissima cordialità e i migliori auspici per il nuovo anno,

 

Dr. Andrea Manessi



[1]     Tale obbligo è già in vigore, dal 1° luglio 2019, per i commercianti al minuto con ricavi annui, per l’anno d’imposta 2018, superiori a 400.000 euro.

 

[2]     Tutti questi soggetti devono applicare la memorizzazione e trasmissione elettronica dei corrispettivi indipendentemente dal regime fiscale applicato, quindi anche nel caso operino in regime forfetario.

[3]     In generale si ritiene che l’obbligo di tenere il registro corrispettivi, in generale, venga meno laddove il contribuente decida di continuare a certificare i corrispettivi mediante fattura e anche nel caso in cui la fattura venga richiesta dal cliente (Risposta Agenzie Entrate 149/19).

 

[4]    Lo Studio, naturalmente, per intuibili ragioni di speditezza amministrativa e gestionale, caldeggia ai propri Clienti tenuti al nuovo adempimento, la procedura di implementazione dello scontrinatore telematico ovvero l’aggiornamento tecnico dello scontrinatore già esistente, secondo la convenienza economica della singola fattispecie.

Trasmissione mediante registratori telematici

In caso di utilizzo dei registratori telematici (o dei registratori di cassa adattati), la trasmissione dei dati dei corrispettivi avviene in modo autenticato, protetto e sicuro mediante la rete pubblica.

Il registratore segue le seguenti fasi:

  1. elabora i dati contenuti nella memoria permanente di riepilogo e genera un file XML con le informazioni richieste (nel rispetto del tracciato "Tipi dati per i corrispettivi" richiesto dall’Agenzia delle Entrate);
  2. sigilla il file;
  3. invia il file al sistema dell'Agenzia delle Entrate;
  4. riceve dal "Sistema AE", contestualmente alla trasmissione del file XML, l'esito che attesta l'avvenuta trasmissione dei dati, nonché il controllo della validità del sigillo e della struttura formale dei file trasmessi.

 

[5]     Ricorrendo, in quest’ultimo caso, le altre condizioni (quattro distinte violazioni, compiute in giorni diversi, nel corso di un quinquennio).

[6]    Cioè dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020.

[7]     Restano fermi i termini di liquidazione dell’I.V.A. Ad esempio in caso di incassi di marzo 2020, certificati in ritardo, entro la fine di aprile 2020:

-          versamento I.V.A. mensile entro il 16 aprile 2020,

-          versamento I.V.A. trimestrale entro il 16 maggio 2020 (rectius 18 maggio perché il giorno 16 cade di sabato) con maggiorazione dell’1%.

Scritta il 04/01/2020