SPESE MEDICHE

Milano, 4 gennaio 2020

 

Oggetto:          Circolare 2.2020 – tracciabilità delle detrazioni, spese mediche

 

 

Generalità

A partire dal 1° gennaio 2020 il contribuente persona fisica potrà recuperare le “spese detraibili IRPEF” se e solo se paga in formato “tracciato” (assegno bancario, assegno circolare, bonifico, carta di credito, bancomat): in caso di pagamento in contanti l’onere non sarà più recuperabile nella dichiarazione dei redditi (UNICO PEF/21 o 730/21).[1]

 

Le spese oggetto del nuovo obbligo

La norma che, ai soli fini della detrazione fiscale del 19%, vieta l’utilizzo del contante, richiama tutte le spese indicate nell’articolo 15/917 ma anche quelle previste da altre disposizioni normative, per cui si tratta ad esempio di spese per:

– interessi passivi mutui prima casa
– intermediazioni immobiliari per abitazione principale
– spese mediche
– veterinarie
– spese funebri
– frequenza scuole e università
– assicurazioni rischio morte
– erogazioni liberali
– iscrizione ragazzi ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi
– affitti studenti universitari
– canoni abitazione principale
– addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza
– abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale

 

Le spese mediche

L’obbligo di pagamento con strumento “tracciabile” NON si applica alle spese per:

–   l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici,

–   prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

In conclusione, le visite mediche ordinarie e specialistiche presso medici o professionisti privati, ricoveri e/o interventi chirurgici, esami clinici, cure, ecografie, ecc. in strutture private non accreditate al SSN, ed in generale tutte le detrazioni fiscali al 19%, saranno recuperabili nella dichiarazione dei redditi relativi al 2020 se e solo se sostenute con pagamenti tracciabili.[2]

 

 

 

 

 

 

Lo Studio, pertanto, raccomanda ai signori Clienti estrema attenzione alla novità normativa sia con riferimento a Coloro che risultino utilizzatori del servizio medico sia, naturalmente, di Coloro che esercitano le diverse attività medico sanitarie al fine di una chiara rappresentazione alla propria clientela del nuovo obbligo.[3]

***

 

Lo Studio è a disposizione dei signori Clienti per ogni ulteriore ragguaglio e/o delucidazione.

 

Con vivissima cordialità e i migliori auspici per il nuovo anno,

 

Dr. Andrea Manessi



[1]   La Finanziaria 2020 (Legge 160/19 del 30 dicembre 2019) stabilisce come:

679. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.

680. La disposizione di cui al comma 679 non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

 

[2]  E ciò a prescindere dal documento richiesto al professionista o studio medico (scontrino parlante, ricevuta, fattura): per la detrazione in UNICO o 730 è obbligatorio il pagamento “tracciato”; chi paga in contanti non può beneficiare dello sconto fiscale in dichiarazione dei redditi.

Si rammenta, infine, come anche per il 2020 gli operatori sanitari (studi medici, professionisti sanitari, …) non debbano trasmettere la fattura elettronica bensì ottemperare alla trasmissione telematica dei propri incassi tramite il Sistema Tessera Sanitaria (cosiddetto S.T.S.).

 

[3]      Sarebbe auspicabile la predisposizione di idonea informativa nelle receptions e sale d’attesa a beneficio della Clientela.

Scritta il 04/01/2020